LE COLPE DELLA POLITICA E DEI GOVERNI: GLI INUTILI PARAMETRI E LE SANZIONI DI MAASTRICHT
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- steve
- Creato Venerdì, 18 Maggio 2012 06:44
Il nostro Dottor Castagno con il solito acume dice la sua sulla situazione economica.
Chi se li ricorda i parametri di Maastricht? Inutile cornice che i “fondatori” dell'Unione Monetaria europea pensarono di inserire nel trattato istitutivo della moneta unica.
Ci dissero allora che per essere stabile la moneta unica aveva bisogno che la spesa pubblica in rapporto al PIL fosse in equilibrio (al massimo il 3% di sforamento) e che il debito pubblico di ogni paese non superasse il 60%.
Ebbene, chi indirizza verso la moneta i suoi strali si chieda chi li ha rispettati? La risposta è nessuno: nemmeno la Germania. Non certo ora o dal 2008, dopo gli interventi di salvataggio dei sistemi bancari da parte di tanti stati membri. Ma nemmeno prima di allora.
Negli anni successivi all'introduzione della moneta (2002-2008) si fecero spallucce rispetto alla necessità di convergenza a tali parametri confidando nella tranquillità generale della situazione: perché guastarsi i consensi elettorali sostenendo la necessità di tagli alla spesa e sacrifici per ridurre i debiti. Perché inimicarsi le questuanti lobbies elettorali che promettono voti contro spessa improduttiva?
Il trattato prevedeva che gli stati che non avessero attuato il processo di convergenza avrebbero subito pesanti sanzioni sotto forma di accantonamenti obbligatori da utilizzare per abbattere il debito.
Qualche stato inadempiente le ha pagate? Nessuno e dire che la lista prevedeva Italia, Francia e la stessa Germania. Come fare a non pagarle? Si cercarono delle soluzioni. Qualcuno sosteneva che si dovesse distinguere la spesa per investimenti da quella corrente e, quindi , ricalcolare i disavanzi effettivi. Ma la soluzione semplice venne offerta dall'allora nostro ministro dell'economia Tremonti e accolta con entusiasmo dai vari Sarkozy e Merkel anch'essi bisognosi di una via di uscita immediata e non complicata contabilmente.
In pratica per giudicare lo stato della finanza pubblica di un paese non si deve guardare alla consistenza delle entrate e delle uscite pubbliche, ma alla situazione patrimoniale dei cittadini, ai loro debiti e loro attivi. Così se il bilancio dello stato è derelitto gli si fa far media con quello dei privati che magari è più buono!
Tutti d'accordo e dei parametri di Maaastricht chi se ne frega, chi li ha scritti e sottoscritti nel trattato è un asino! Il debito ed il disavanzo sono un problema di lungo periodo, ce ne sono di più urgenti: tutelare le lobbies elettorali e la spesa improduttiva.
Ora che il lungo periodo è arrivato si propongono nuovi parametri (addirittura l'obbligo del pareggio di bilancio) e nuove sanzioni (maggiori di quelle di prima)!
Ma la colpa è dei mercati cattivi e degli speculatori che non si fidano più.......
Ricordiamo il Dottor Castagno è presente nei nostri uffici un giorno alla settimana per consigliare al meglio su investimenti e finanziamenti.
Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81
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- steve
- Creato Giovedì, 17 Maggio 2012 06:50
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Qualche giorno fa avevamo parlato in questo articolo dell’abolizione dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi ed ecco arrivare la notizia che è stato:
Rinviato l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
Il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio, prevede all’articolo 1 comma 2:
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Vediamo quindi la nuova versione dell’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
Circolare Maggio 2012
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- steve
- Creato Mercoledì, 16 Maggio 2012 08:34
Maggio è un mese importante, si preparano le dichiarazioni dei redditi ed ecco la nostra circolare con tutte le scadenze e novità
- Le scadenze di Unico 2012
- IVIE: Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
- CCIAA: diritto camerale 2012
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
- Il bilancio di esercizio delle società di capitali
- PEC: obbligo di comunicazione al registro imprese
- Tardiva comunicazione per benefici fiscali/regimi opzionali
- Presentazione dichiarazioni per soggetti in liquidazione
- Regime premiale per le attività "trasparenti"
- Deduzione spese di manutenzione/riparazione
- Proroga di Ferragosto "a regime"
- IMU 12
- Deducibilità canoni leasing
- Estratti conto bancari in luogo delle scritture contabili
- Imposta di bollo speciale su attività finanziarie "scudate"
- Appalto: responsabilità solidale del committente
- Studi di settore: accertamento induttivo
- Indice dei prezzi al consumo di marzo 2012
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Appalti e Responsabilità Solidale
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- steve
- Creato Lunedì, 14 Maggio 2012 11:27
Attenzione Importante!
Il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali che è stato definitivamente approvato e di cui abbiamo già parlato (ecco l’articolo) interviene sulla responsabilità solidale in materia di contratti di appalto.
In particolare le nuove disposizioni prevedono:
- l'estensione al committente della responsabilità solidale con l'appaltatore ed i subappaltatori in relazione ai versamenti delle ritenute Irpef e dell'Iva dovuti in relazione all'appalto.
La responsabilità solidale:
- opera nel limite di due anni dalla ultimazione dei lavori
- è esclusa in presenza di adeguati controlli sull'attività dell'appaltatore e dei subappaltatori.
Negli ultimi anni il legislatore si è impegnato nell'arginare il fenomeno delle imprese che,interponendosi nella catena dei subappalti, finiscono frequentemente nel non onorare interamente agli obblighi assunti, indipendentemente che si tratti di retribuzioni dovute e i lavoratori dipendenti oppure di imposte.
Il fenomeno è stato contrastato con l'introduzione della responsabilità solidale dei soggetti a monte nella catena dei subappalti, senza che, tuttavia, si riuscisse ad operare un intervento organico dal punto di vista legislativo.
Il decreto “Semplificazione fiscale”, nell'operare una razionalizzazione delle disposizioni in materia:
- estende la responsabilità del committente dell'appalto, ove soggetto passivo
- reintroduce il concetto di "controllo minimo" quale esimente da responsabilità.
Excursus:
- Dlgs 276/2003 art. 29 c. 2 (cd. "Legge Biagi"): introduce la responsabilità oggettiva del committente e degli appaltatori per le retribuzioni ed i contributi dei lavoratori dipendenti utilizzati dal subappaltatori (ivi incluse incluse le sanzioni)
- DL 223/06 art. 35 (cd. "Decreto Bersani"): introduce la responsabilità dell'appaltatore in ordine alle ritenute Irpef ed ai contributi riferiti ai lavoratori dipendenti utilizzati dei subappaltatori (comma 28) in assenza di controlli minimi da individuare con apposito DM attuativo (commi da 29 a 34)
- L. 296/06 art. 1 c. 911: amplia l'ambito di applicazione della responsabilità della Legge Biagi
- DM 74/2008: individua le procedure per evitare la responsabilità solidale degli appaltatori
- DL 97/2008: sopprime i commi da 29 a 34 del DL 223/06, lasciando in vigore il comma 28; ciò implica che la responsabilità dell'appaltatore si applica senza alcuna esimente né limiti quantitativi o di tempo.
- DLgs 81/2008 art. 26 c. 4: introduce la responsabilità solidale del committente per l'Inail evasa da appaltatori e subappaltatori
- DL 5/2012: modifica il Dlgs 276/2003 art. 29 c. 2 escludendo da responsabilità solidale le sanzioni civili (poste esclusivamente del responsabile dell'inadempimento) ed introducendo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
- DL 16/2012: modifica il DL 223/06 art. 35 c. 28; in primo luogo viene ampliato l'ambito della responsabilità: dal punto di vista soggettivo (viene estesa al committente) ed oggettivo (viene estesa al comparto dell'Iva); viene poi limitato tale ambito al periodo di due anni dall'ultimazione dell'appalto e reintroducendo il concetto di controllo minimo quale esimente da responsabilità.
Adempimenti Consigliati
In aggiunta agli ordinari adempimenti in materia contributiva (in particolare al rilascio del DURC), sarà opportuno inserire apposite clausole nel contratto che permettano il controllo da parte del committente (in relazione all'appaltatore ed ai subappaltatori) e dell'appaltatore per i subappaltatori), a pena di mancato svincolo del pagamento del corrispettivo dovuto.
In particolare sarà opportuno prevedere la richiesta per ciascun contratto di appalto stipulato
- del versamento delle ritenute Irpef e dell'Iva incassata con modelli F24 autonomi
- nella produzione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti la corretta effettuazione e versamento di tali importi.
Una volta controllati gli importi versati, occorrerà procedere ad una verifica della loro congruità.
Il versamento non sarà in generale influenzato dalla presenza di eventuali crediti, la cui spettanza, si ritiene, non potrà essere oggetto di ulteriore verifica (si pensi alla presenza di un credito annuale Iva a
riporto dall'anno precedente, di un credito da assistenza fiscale, di eventuali crediti d'imposta, ecc.).
Ritenute Irpef: sarà possibile indicare la congruità dell'importo indicato "a debito" in F24 in relazione alle ritenute Irpef sui dipendenti (cod. 1001 in F24) tramite un estratto del libro matricola (si potrà infatti quantificare la ritenuta sulla scorta della retribuzione dovuta per ciascun dipendente impegnato, senza dover entrare nel merito di eventuali detrazioni Irpef).
Dovrà poi essere onere dell'appaltatore dichiarare i distacchi dei dipendenti ad altri cantieri.
Iva: con riferimento all'Iva dovuta, sarà opportuno il rilascio:
- di un estratto del Registro delle vendite, in cui sia evidenziata la registrazione delle fatture emesse riferite all'appalto (ed eventualmente il totale "a debito", unitamente al prospetto delle liquidazioni Iva, dove sia riportato detto totale a debito)
è evidente la difficoltà nel controllo sull'Iva "a credito" (neppure qualora sia posto in essere un sezionale dei registri Iva riferiti all'appalto in oggetto).
Si noti che in relazione ai subappalti troverà in generale applicazione il criterio del "reverse charge", senza che dunque evidenzi un importo a debito da parte del subappaltatore.
Al contrario il controllo andrà effettuato in relazione all'appaltatore, che come noto è tenuto all'applicazione dell'Iva.
Chiamateci allo 011 9566555 oppure al 335 5350919 per ogni chiarimento.
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